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Regime Forfettario


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Titolo - Regime Forfettario
Descrizione
Il regime forfettario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.
Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016.
Il regime forfettario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili consentendo la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta (5% o 15% vedremo più avanti i casi specifici) in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.
Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività e non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Requisiti
Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:
  1. abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO.
  2. abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
  3. il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 €uro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale dei beni determinato alla data di stipula del contratto di locazione, noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 €uro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.
Modalità calcolo reddito e tassazione
Semplificazioni e adempimenti
Modalità di accesso
Cause uscita dal regime forfettario
I soggetti che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfettario applica:
  • un’unica imposta nella misura del 15%;
  • per le nuove attività un’unica imposta nella misura del 5% per i primi 5 anni;
sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).
Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.
L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.
Semplificazioni ai fini Iva
Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti.
Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva e la comunicazione annuale Iva.
Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.
Non devono inviare telematicamente le liquidazioni periodiche Iva né devono comunicare telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute.
Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.
Adempimenti ai fini Iva
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:
  • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.
Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta;
Non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti;
Non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.
Contribuenti già in attività
Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.
Contribuenti che iniziano l’attività
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).
Tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici.
L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al DL n. 98 del 2011, non è più contemplata la cessazione del regime in corso d’anno, anche in caso di ricavi oltre le soglie massime previste. Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dal comma 54 (vedi “requisiti” per accedere al regime forfettario), ovvero si verifica una delle cause di esclusione previste dal comma 57 secondo il quale non possono avvalersi del regime forfettario:
  1. I soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. I soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  3. I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  4. I soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR;
  5. I soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 €uro.

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